Il Comune di Saluzzo ha adito la Corte di cassazione sperando di invertire la sua sorte maturata, da ultimo, con la sentenza della Corte di appello di Torino n°1494/2012 che aveva sancito la responsabilità dell’amministrazione comunale in relazione all’incidente mortale maturato tra il conducente di un veicolo ed un “fittone” (rectius: dissuasore di sosta in cemento). Nello specifico, la corte territoriale sanciva la civile responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. del Comune di Saluzzo e, riconoscendo il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%, per l’effetto condannava il predetto comune al risarcimento del 50% dei danni patiti dagli appellanti in conseguenza del decesso del conducente del veicolo.
La terza sezione della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-07-2016, n. 15785) rigetta il ricorso e conferma la sentenza di appello. Dei vari motivi di ricorso merita scrutinare quello relativo alla questione sottesa all’applicabilità dell’art. 2051, così risolta dagli ermellini: