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Sentenza n.29133 pubbl. il 24/05/2018

CORTE APPELLO
SEZ. DISTACCATA DI
TARANTO

SEZIONE PENALE

La cassazione ribadisce l’importanza del riferimento alle linee guida, due medici condannati.

Due medici erano stati accusati per aver provocato la morte di un paziente, omoettendo di somministrare la terapia eparinica indicata dalle linee guida. Gli imputati si erano appellati al principio della “colpa lieve”, ma per la cassazione ciò vale solo nel caso ci si sia attenuti alle linee guida.

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Sentenza n. 87/2018 pubbl. il 07/02/2018

RG n. 2921/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE

L’importanza della prevedibilità dell’ostacolo.

Una signora inciampa e cade a causa del marciapiede sollevato dalle radici, ma il Comune afferma che essendo la stessa una frequentatrice abituale del luogo avrebbe dovuto conoscere o accorgersi dell’ostacolo.

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Chi risarcisce?

Caso fortuito alla guida dell’auto: è responsabile il conducente per il colpo di sonno o per l’improvviso dolore o l’appannamento della vista?

Immaginiamo di uscire fuori dalla corsia di marcia e di andare a sbattere contro un’altra macchina proveniente dal senso opposto perché, d’un tratto, ci si è appannata la vista o perché abbiamo sentito un forte dolore al torace che ci ha impedito di tenere sotto controllo lo sterzo: chi risarcisce il danno provocato all’altro conducente? E se, in conseguenza di ciò, l’assicurazione volesse aumentarci di una classe il premio? Quando si pensa alla responsabilità automobilistica per gli incidenti stradali si ragiona sempre in termini di violazione delle norme del codice della strada, ma gli scontri possono verificarsi anche per eventi apparentemente improvvisi e inevitabili, non certo voluti dal conducente (come invece è cosciente dell’eccesso di velocità): un colpo di sonno, un dolore cardiaco molto forte sono situazioni che non si possono certo prevedere. In caso di incidente stradale per malore chi risarcisce i danni?

Possiamo sinteticamente rispondere in questo modo: se il malore, benché improvviso, era prevedibile, perché ricorrente nel guidatore o perché affetto da una particolare patologia, questi è responsabile dell’incidente stradale. Allo stesso modo è responsabile se il malore è determinato da una stanchezza fisica, sonno fisiologico o stato di ubriachezza.

Il conducente è giustificato e, quindi, non responsabile, solo se il malore improvviso è ricollegabile a un evento patologico eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal caso siamo nell’ambito del cosiddetto «caso fortuito».

 

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